Percorsi sperimentali di istruzione e apprendistato

Percorsi sperimentali di istruzione e apprendistato (L. 128/14)

di Salvatore Nocera

In applicazione dell’art. 8 bis della L. n° 128/13 è stato emanato il Decreto Interministeriale Istruzione, lavoro ed economia (trasmesso con Nota del ministero del lavoro il 5/6/2014) sulla possibilità per gli alunni degli ultimi due anni di scuola secondaria di secondo grado, in particolare istituti tecnici e professionali, di effettuare nel triennio 2014-2016 un percorso misto di istruzione e formazione in azienda conseguendo il diploma di scuola superiore con la certificazione delle competenze acquisite e il credito didattico per il periodo trascorso in azienda.

Il percorso misto deve essere preceduto da un’intesa tra Ministero del Lavoro, dell’Istruzione (anche tramite i loro organi regionali), la Regione e l’azienda interessata. Sulla base di tale intesa la singola scuola stipula una convenzione con l’impresa interessata contenente tra l’altro i dettagli del piano formativo personalizzato, l’obbligo per la scuola di nominare un tutor interno, per l’azienda di nominare un tutor aziendale, l’orario di lavoro dello studente in azienda.

A seguito della convenzione il singolo studente stipula un contratto di apprendistato con l’azienda e ha diritto al riconoscimento dei crediti didattici maturati anche in caso di cessazione anticipata della sperimentazione ed a rientrare nei percorsi normali di istruzione.

Inoltre l’azienda organizza a proprie spese corsi di formazione obbligatori in servizio per il tutor scolastico e quello aziendale.

Il percorso sperimentale di svolge utilizzando fino ad un massimo del 35% dell’orario scolastico.

Al termine del percorso misto la scuola valuta anche i risultati dell’attività svolta in azienda sulla base del rapporto effettuato dal tutor aziendale che si avvale anche del parere del tutor scolastico.

E previsto che tutte le attività debbano svolgersi senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

 

Importante il fatto che sia prevista espressamente la possibile partecipazione di alunni con disabilità a tali percorsi negli art. 7 comma 6 e art. 9 comma 5 del DI, rispettivamente per la promozione della loro autonomia e per la valutazione dei risultati sulla base della specifica normativa di riferimento.


OSSERVAZIONI

Si suggerisce alle famiglie all’inizio di settembre di contattare il coordinatore della 3 o 4 classe frequentata dal proprio figlio con disabilità o l’insegnante per le attività di sostegno, per verificare l’opportunità di una sua eventuale frequenza del percorso misto sperimentale.

Il DI a proposito della frequenza dei corsi da parte di alunni con disabilità, non distingue tra alunni che seguono un PEI semplificato e quelli che seguono un PSI differenziato, pertanto questa possibilità è offerta  tutti, purché risulti utile per il percorso del singolo studente.